Art. 3.
(Agevolazioni).

      1. Al fine di ridurre i disagi del personale militare delle Forze armate derivanti dallo spostamento dalla sede di residenza alla sede di servizio, il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità per fornire al medesimo personale abbonamenti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, secondo criteri e modalità da fissare in regime di concertazione e di contrattazione.